Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine
di  facilitare  la  lettura delle  disposizioni  del   decreto-legge,
integrate con le modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento   della
Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo  2023  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023». 
  2. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  2,  le  parole:  «e  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2020 e 2021» e le parole: «31  dicembre  2022»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) al comma 4, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  3. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023». 
  4. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 303, le parole: «per il quadriennio  2019-2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2019-2023»; 
    b) al comma 313, le parole:  «fino  al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»; 
    c) al comma 349, dopo le parole:  «a  tempo  indeterminato»  sono
inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2023,». 
  5. All'articolo 36, comma 1, del decreto  legislativo  20  febbraio
2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero  delle
imprese e del made in Italy, le parole: «nel  quadriennio  2019-2022»
sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023». 
  6. All'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  ((al))  comma  162,  le  parole:  «31  dicembre  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) al comma 495, le parole: «30 settembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023». 
  7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9  gennaio  2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
le  parole:  «entro  il  31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023». 
  8. All'articolo 259  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni  2020,  2021  e
2022, dall'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio  verificatesi
negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c),
d) ed e), della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  dall'articolo  1,
comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984,  lettere  a)  e  b),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma  5,  e
16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21  ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, e dall'articolo 1, commi  da  961-bis  a  961-septies,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro il 31
dicembre 2023.». 
  9. Il termine per l'assunzione di duecentonovantaquattro unita'  di
personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area
III, posizione economica F1, e all'area II, posizione  economica  F2,
previste all'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145,  relativo  al  triennio  2019-2021  e'  differito  al   triennio
2022-2024. 
  10. All'articolo 1, comma 917, ((alinea,)) della legge 30  dicembre
2020, n. 178, le parole: «2021-2023» sono sostituite dalle  seguenti:
«2022-2024». 
  11. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126,  le  parole:  «2020-2022»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«2022-2024». 
  12. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9  giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, in  materia  di  reclutamento  di  personale  per  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, le  parole:  «per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». 
  13. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, le parole: «per il  biennio  2021-2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per il triennio 2021-2023» e le parole: «per gli anni 2021
e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». 
  14. All'articolo 1, comma 11, lettere  a)  e  b),  della  legge  31
agosto 2022, n. 130, le parole: «per  l'anno  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2023». 
  15. Le procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020, ((per il triennio 2019-2021 e per il triennio  2020-2022))
rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018,  e  ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 234  del  5  ottobre  2019  nonche'  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate  sino  al
31 dicembre 2023. 
  16. Le assunzioni delle unita' di personale  gia'  autorizzate  per
l'anno 2022 ai sensi dell'articolo  1,  comma  873,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178,  possono  essere  effettuate  anche  nell'anno
2023. 
  17. Le  procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  ai  sensi  degli
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino  al
31 dicembre 2023. 
  18. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  ((18-bis. Il Ministero della cultura e' autorizzato,  entro  il  31
dicembre 2023,  mediante  scorrimento  della  graduatoria  finale  di
merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052
unita' di  personale  non  dirigenziale  a  tempo  indeterminato,  da
inquadrare  nella  II   Area,   posizione   economica   F2,   profilo
professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e  vigilanza,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 63  del  9
agosto  2019,  come  successivamente  modificato  con   provvedimento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 53  del  6
luglio 2021, ad assumere fino a 750  unita'  di  personale  a  valere
sulle vigenti  facolta'  assunzionali.  In  ragione  dell'entrata  in
vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021,  le  unita'  di
personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui  al
primo   periodo   sono   inquadrate   nell'Area   degli   assistenti,
corrispondente alla previgente II Area.)) 
  ((18-ter. Gli incarichi di collaborazione di cui  all'articolo  24,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  possono  essere
conferiti, previa selezione comparativa dei  candidati,  a  decorrere
dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro  il  limite
di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo  periodo,
pari  a  euro  15.751.500  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.)) 
  19. Al fine di garantire la continuita' nella presa in  carico  dei
beneficiari delle misure attuate dal servizio  sociale  professionale
comunale, e di attuare le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di
assistente sociale il  termine  di  cui  all'articolo  20,  comma  1,
lettera c), del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e'
prorogato al 31 dicembre 2023. 
  20. All'articolo 13-ter, comma  1,  del  decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». 
  ((20-bis.  All'articolo  12-bis,   comma   1,   lettera   b),   del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «per un periodo  massimo
di sei  mesi,  prorogabili  fino  a  dodici»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino  a
ventiquattro».)) 
  ((20-ter. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel  caso  in  cui
gli stessi abbiano adottato  specifiche  deliberazioni  di  rinuncia,
parziale o totale, alla misura massima  dell'indennita'  di  funzione
prevista dalla normativa  al  tempo  vigente,  a  condizione  che  le
predette risorse siano state utilizzate per tali finalita'.)) 
  21. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per  il
biennio 2022-2023». 
  22. All'articolo  11,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  1°
dicembre 2009, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2023». 
  ((22-bis. Le assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  e  a
tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario,  in
riequilibrio finanziario pluriennale  o  strutturalmente  deficitari,
sottoposte  all'approvazione  della  Commissione  per  la  stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  autorizzate
per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie
a garantire l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza, possono essere perfezionate fino  al  30  giugno  2023,
anche in condizione di esercizio provvisorio.)) 
  ((22-ter. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge
30  dicembre  2020,  n.  178,  e  all'articolo  39,  comma   3,   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non  si  applicano  qualora  gli
enti  locali  inadempienti,  entro  il  termine  perentorio  di   cui
all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e
all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
all'invio  delle  certificazioni  trasmettano,   entro   il   termine
perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  utilizzando   l'applicativo   web   https://
pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it)) 
  ((22-quater. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge  30  aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2022, n. 79, le parole: «fino al 31 dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2023».)) 
  ((22-quinquies. All'articolo 40,  comma  1,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».))